PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il Parco archeologico e monumentale del territorio Ostiense.
      2. Il Parco archeologico e monumentale del territorio Ostiense si articola in tre sistemi archeologici facenti perno su Ostia antica e comprendenti rispettivamente: Ficana, le saline, l'antico porto repubblicano; i porti di Claudio e Traiano, l'antica città di Portus, Isola Sacra; le ville costiere, gli insediamenti sulla via Severiana, in particolare Pianabella, Procoio, Castel Fusano, Castel Porziano, Capocotta.
      3. Alla soprintendenza archeologica di Ostia, competente sul complesso di beni di cui al comma 2, distinto da eccezionale valore archeologico, storico, artistico ed architettonico, è riconosciuta l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile.
      4. È disposto l'avvio della procedura necessaria all'inserimento del Parco archeologico e monumentale del territorio Ostiense nel patrimonio mondiale dell'UNESCO.
      5. Agli atti amministrativi necessari all'attuazione della presente legge provvede il Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

      1. Per la realizzazione ed il completamento del Parco archeologico e monumentale del territorio Ostiense, il Ministero per i beni e le attività culturali procede agli interventi di espropriazione necessari, ai sensi delle disposizioni contenute nella parte seconda, titolo I, capo VII, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

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      2. Alla soprintendenza archeologica di Ostia, in ottemperanza agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è concesso un contributo straordinario di 50 milioni di euro, finalizzato all'attuazione degli interventi strutturali necessari e alla realizzazione delle aree archeologiche di Porto e di Isola Sacra.